Seguimi su Libero Mobile
   

Critiche laiche   

I due Concordati, interpretazioni a confronto

di Massimiliano Bardani, Circolo "Ernesto Rossi"
Bookmark and Share

[3 mar 2010]
Print Friendly

concordatoL’11 febbraio 1929 il Cardinale Pietro Gasparri ed il Capo del governo Benito Mussolini, rispettivamente in rappresentanza della Chiesa cattolica e dello Stato italiano, firmavano i Patti Lateranensi, che comprendevano, tra l’altro, il Concordato. Questa convenzione era destinata a regolare i rapporti fra Stato e Chiesa fino al 18 febbraio 1984, allorché il Cardinale Agostino Casaroli per la Chiesa e il Presidente del consiglio Bettino Craxi  per lo Stato non siglarono gli accordi di revisione.

Il Concordato è sopravvissuto alla caduta del Fascismo, dato che la Costituente, dopo molte discussioni, decise di inserire nella carta costituzionale l’articolo 7, comma 2, in base al quale i rapporti Stato/Chiesa “sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale“.

Molto si è discusso, è a tutti noto, circa il valore da attribuire a questa norma: intendeva costituzionalizzare il Concordato del ’29? O il principio concordatario? O cos’altro?

In questa sede intendiamo proporre un’altra questione, legata alla prima ma di maggiore attualità, ovverosia il valore da attribuire all’altro Concordato, quello del 1984.

Una prima lettura, sostenuta in dottrina, ritiene che le due questioni non siano distinte, perché l’articolo 7 offrirebbe la medesima “copertura” ad entrambi i Concordati.

Un’altra lettura, invece, sottolinea il carattere “transitorio” dell’art.7, che sarebbe stato pensato per garantire la pace religiosa alla neonata Repubblica italiana, anche a costo di salvare le norme del Concordato, recepite dalla legge di ratifica n.810 del 1929, pur chiaramente contrarie al nuovo assetto costituzionale. Si sarebbe trattato, tuttavia, di un salvacondotto temporaneo, in attesa di modificare i Patti con una nuova legge, sulla base di un nuovo accordo.

In sostanza, per tranquillizzare la Chiesa, il Costituente avrebbe accettato di attribuire ai Patti la forza di resistere alle censure di legittimità costituzionale, ma solo in via eccezionale, in vista di una loro prossima riscrittura concordata.

Se così è, il “salvacondotto” offerto dall’articolo 7 non si estenderebbe al secondo Concordato, la cui legge di esecuzione potrebbe essere oggetto di dirette censure di legittimità costituzionale.

Questa tesi, riproposta di recente dal prof. Ainis (Chiesa padrona. Un falso giuridico, Garzanti 2009) era già stata avanzata da altri studiosi, come il prof. Finocchiaro, che riteneva che l’articolo 7 offrisse protezione da modifiche unilaterali o da censure di legittimità costituzionale solo ai Patti Lateranensi, ma non si estendesse alle modificazioni che, nel rispetto del medesimo articolo, fossero successivamente intervenute.

Lo studioso, tuttavia, riteneva che gli Accordi di revisione, o meglio, il nuovo Concordato del 1984 fosse “coperto” dall’articolo 10, la norma che garantisce il rispetto dei trattati internazionali, anche in deroga a norme della Costituzione.

L’equiparazione del Concordato a un trattato internazionale è il grimaldello giuridico attraverso il quale la Corte costituzionale, con la sentenza n.16 del 1978, ha ritenuto inammissibile il referendum per l’abrogazione del Concordato, chiesto dai Radicali.

Non solo. Applicando tale principio qualunque modifica dell’articolo 7 c.2 é del tutto ininfluente, ché la norma sarebbe un mero fossile storico, senza alcuna capacità prescrittiva effettiva. Il Concordato trarrebbe la propria capacità di porsi come fonte eccezionale, in grado di garantire la persistenza di uno ius singulare di assoluto privilegio per la Chiesa cattolica, dall’articolo 10.

Non intendiamo prendere posizione in merito all’aspetto più squisitamente giuridico della questione.

Ci limitiamo solo a considerare quali effetti dovrebbero esser tratti dall’assimilazione del Concordato a un trattato internazionale. Per giurisprudenza costituzionale costante questi debbono pur sempre rispettare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale: il principio di eguaglianza fra le religioni non è forse tra questi?

Se così è, anche l’articolo 10 non potrebbe offrire valido usbergo a norme che garantiscono alla Chiesa cattolica privilegi rispetto alle altre confessioni religiose.

Bookmark and Share


Tags: , , , , , , , , , , , ,

3 commenti
Lascia un commento »

  1. “Quando un clericale usa la parola libertà intende la libertà dei soli clericali (chiamata libertà della chiesa) e non le libertà di tutti. Domandano le loro libertà a noi laicisti in nome dei principi nostri, e negano le libertà altrui in nome dei principi loro” G.Salvemini
    Quando non c’è foglia che si muova sena il consenso di un potere forte come quello della Chiesa, è ovvio che quello che conta è la sua esclusiva libertà, tutto il resto sono “quisquilie” giuridiche :-)
    ho letto il libro di Ainis: notevole! ma chi lo ascolta?

  2. visto che ci impediscono di indire un referendum ho postato una raccolta di firme per chiedere l’abrogazione dei patti lateranensi su questo sito http://www.petitiononline.com/noscv/petition.html . vi prego di firmare: più siamo e meglio è

  3. @pyo
    grazie, io ho firmato. lo pubblico anche su facebook, nonostante io creda che da certe orecchie nessuno ci voglia sentire!